Statuto
ALLEGATO “B” A VERBALE IN DATA 18.2.2002
REPERTORIO N. 56297/21859
STATUTO DELLA
“A.S.A.E.C. – ASSOCIAZIONE ANTIESTORSIONE CATANESE ONLUS”
“LIBERO GRASSI”
PRESUPPOSTI E SCOPI ASSOCIATIVI
ARTICOLO PRIMO
La “A.S.A.E.C. – ASSOCIAZIONE ANTIESTORSIONE CATANESE ONLUS – LIBERO GRASSI”, è una Associazione assolutamente apartitica; è stata costituita in data 11/11/1991 con atto in notaio Sebastiano Laurino di Catania repertorio N. 150320/5642, come Associazione che si proponeva, tra l’altro la lotta all’estorsione; successivamente con verbale del medesimo notaio in data 8/6/1993 repertorio N. 150320/5642 si aggiungeva la lotta all’usura ed in ultimo con verbale del notaio Giuseppe Artesi di Catania in data 18/12/1998, repertorio N. 8812/3068, si è data alla stessa la veste di ONLUS.
Essa è stata costituita alla luce dei seguenti presupposti:
a) la consapevolezza che alcuni dei maggiori reati contro il patrimonio quali il “racket” delle estorsioni, l’usura hanno assunto uno sviluppo tale, in tutta la provincia di Catania, da porre in serio pericolo l’ordinata convivenza civile, lo sviluppo delle attività economiche e professionali, la sicurezza dei cittadini;
b) la convinzione che tali fenomeni presentano, ormai, dimensioni di massa di grandissimo rilievo e coinvolgono, quali vittime, numerosi operatori economici e commerciali, numerosi professionisti e semplici cittadini;
c) la certezza che, di fronte a tutto ciò, è un irrinunciabile obbligo civico e morale, di chiunque ne sia vittima, quello di presentare denuncia alle Autorità Giudiziarie e di Polizia;
d) la consapevolezza che esiste già, nella società catanese, la volontà di reagire denunciando qualsiasi tentativo di violenza posta in essere per la consumazione di qualsiasi illecito suddetto, sia pure con gravi rischi per la propria persona e per i propri familiari e per il proprio patrimonio e per la propria attività.
L´Associazione si prefigge, in conseguenza, i seguenti scopi:
1) esercitare una costante azione di stimolo e nei confronti dell’opinione pubblica e nei confronti di tutte le autorità costituite, affinchè il problema dei delitti contro il patrimonio venga considerato primario ed essenziale, non solo per le categorie che li subiscono, ma anche per l’intera comunità locale che direttamente ed indirettamente da tali delitti viene gravemente danneggiata;
2) esercitare tale azione di stimolo nei confronti di chiunque sia vittima di tali delitti, affinchè eserciti il proprio diritto-dovere di denunzia alle autorità costituite, prestando concreto appoggio ed assistenza sia morale che materiale;
3) riassumere direttamente iniziative giudiziarie, quali denunce e costituzionedi parte civile nei processi che, da tali reati, scaturiscono;
4) intervenire presso gli enti amministrativi locali affinchè, quali rappresentanti di interessi collettivi, assumano precise posizioni di reazione nei confronti di tali fenomeni delinquenziali e di quanti li pongono in essere facendo proprie tutte le azioni giudiziarie (denunzie, costituzione di parte civile nei giudizi ecc.) che spettano a chi ha l’obbligo di difendere interessi collettivi;
5) stabilire con gli organi giudiziari, con tutte le categorie della Forza Pubblica, tramite i loro comandanti, con gli organi politici, modalità permanenti di rapporto finalizzate ad agevolare l’individuazione e la punizione dei responsabili di detti delitti e far ottenere alle vittime una migliore assistenza da parte delle forze dell’ordine e delle autorità costituite, nonchè una valida assistenza economica da parte degli enti pubblici statali, regionali e locali;
6) assumere qualsiasi altra iniziativa di carattere culturale, sociale e didattica, finalizzata allo scopo di diffondere nelle istituzioni, nelle scuole, nelle comunità e nei cittadini tutti, la coscienza del rifiuto, della denunzia e della reazione nei confronti di quanti pongono in essere delitti contro il patrimonio sia come singoli sia come delinquenza organizzata.
SEDI – DURATA
ARTICOLO SECONDO
L’associazione ha la propria sede legale in Catania, piazza duca di Genova N. 23 e la sua durata è stabilita a tempo indeterminato.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO TERZO
Gli organi sociali sono:
- l ‘assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.
Ai sensi del decreto legislativo N. 460 del 4/2/1997 è stabilita la libera eleggibilità dei predetti organi dell’Associazione.
Tutte le cariche associative sono gratuite, salva la possibilità di ricevere rimborsi spese per anticipazioni fatte dai membri del consiglio direttivo per conto dell’Associazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO QUARTO
L’assemblea dei soci è formata da:
a) tutti gli operatori economici, artigiani, commercianti, industriali, liberi professionisti che all’Associazione formalmente aderiscono e che operano in tutto il territorio della provincia di Catania;
b) le associazioni e/o i sindacati delle categorie produttive e professionali tramite loro rappresentanti;
c) gli enti pubblici istituzionali e territoriali, attraverso loro rappresentanti;
d) qualsiasi cittadino che, condividendo le finalità dell’ASAEC e considerandole di alto valore sociale, voglia far par te dell’Associazione.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea; in particolare potranno esprimere il proprio voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e le norme dell’associazione.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
Le deliberazioni assembleari, comprese l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, rimangono affisse presso la sede sociale per 15 giorni successivi alla delibera stessa.
E’ diritto di ogni socio che ne faccia richiesta esaminare in qualunque momento il libro dei verbali delle assemblee.
L’associazione elegge il consiglio direttivo e delibera su qualsiasi argomento che rivesta le caratteristiche di importanza generale, organizzativa, economica (ivi comprese le quote annuali di iscrizione).
Approva i bilanci sia preventivi che consuntivi.
Essa viene convocata dal consiglio direttivo una volta all’anno in seduta ordinaria e ogni qulvolta se ne presenti necessità in seduta straordinaria.
L’assemblea ordinaria va convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, mentre quella ordinaria quando lo ritiene opportuno il presidente, il consiglio direttivo o su richiesta di un decimo degli associati, indicando l’ordine del giorno da trattare.
La convocazione è redatta dal presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante avviso postale o, consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o, mediante affissione dell’avviso di
convocazione presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ciascun socio può partecipare all’assemblea se in regola con la quota annuale di iscrizione, ha diritto ad un voto solo secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile.
Non è ammessa in nessun caso la votazione per delega.
L’assemblea nomina di volta in volta, il presidente ed il segretario, il quale redige un verbale che riassume gli interventi dei partecipanti.
Le delibere sono prese con voto palese a maggioranza. Ove trattasi di delibere nei confronti di soci, queste saranno prese con voto segreto.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO QUINTO
II consiglio direttivo è composto da nove membri eletti dall’assemblea dei soci, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Esso dovrà nominare, entro tre giorni dalla sua elezione, il presidente, che assumerà la rappresentanza legale dell’associazione.
Il consiglio direttivo assume, entro il limite dei deliberati assembleari e del presente statuto, tutte le iniziative coerenti ed opportune al conseguimento degli scopi sociali.
Esamina le domande di iscrizione all’Associazione da parte di nuovi richiedenti e ne ammette o respinge la iscrizione.
Predispone entro il 30 marzo di ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Delibera sull’ordinaria amministrazione.
Esso si riunisce una volta alla settimana, nel giorno e nell’ora dallo stesso stabilita, e l’assenza ingiustificata per inque riunioni consecutive da parte dei singoli componenti ne comporta l’automatica decadenza dalla carica.
In tal caso lo stesso consiglio direttivo provvederà alla nomina del sostituto.
Le sedute del consiglio direttivo sono allargate a tutti gli associati e ad esse possono partecipare personalità che fanno parte delle istituzioni, all’uopo invitate.
Le delibere del consiglio direttivo vengono approvate con la maggioranza dei presenti ed in caso di numero pari il voto del presidente effettua maggioranza.
Per ciascuna seduta verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dai consiglieri presenti
PRESIDENTE
ARTICOLO SESTO
II presidente viene eletto dal consiglio direttivo in seno ai suoi membri, esso ha.la rappresentanza legale dell’associazione ed esegue tutti i deliberati assunti e dall’assemblea e dal consiglio direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO SETTIMO
II collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea anche tra non soci, avendo comunque tutti i requisiti richiesti dalla legge.
L’assemblea provvede pure alla nomina del presidente del collegio dei revisori.
I revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il collegio dei revisori, che partecipa a tutte le riunioni del consiglio direttivo controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) alle risultanze di libri e delle scritture contabili.
I revisori devono inoltre:
a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l’osservanza delle norme di legge;
b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione;
e) convocare l’assemblea qualora non vi provveda il consiglio direttivo;
d) assolvere tutti gli altri compiti previsti dalla legge.
SOCI
ARTICOLO OTTAVO
La qualità di associato si acquista mediante domanda approvata dal consiglio direttivo, previa presentazione di almeno tre aderenti all’Associazione ed il versamento della quota annuale di iscrizione.
L’associato è obbligato a rispettare i presupposti e gli scolpi che l’associazione si prefigge, nonchè il presente statuto ed i deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Egli ha diritto ad una tessera annuale di iscrizione.
Non avrà diritto al voto se non è in regola con la quota sociale corrente.
La qualità di associato si perde:
a) per recesso;
b) per esclusione deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea per uno dei seguenti casi:
- se ha perduto i requisiti per l’ammissione;
- se in qualunque modo danneggia l’associazione;
- se non osserva le disposizioni contenute nello statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti ;
- se svolge attività in contrasto con i principi dell’Associazione;
c) per morosità nel pagamento della quota sociale.
L’associato che perde tale titolo non ha diritto a rimborsi.
Ai sensi dell’art. 4 quinquies del D.Lgs. N. 460/1997 la quota sociale o il contributo associativo è intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte..
La quota sociale non è rivalutabile.
PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO NONO
I proventi dell’associazione sono costituiti da:
a) contributi associativi;
b) oblazioni volontarie e contribuzioni straordinarie;
e) somme provenienti da attività culturali e sociali;
d) sovvenzioni da parte di pubbliche amministrazioni;
e) eventuali eredità, legati, donazioni dei soci e dei terzi.
ARTICOLO DECIMO
II patrimonio associativo è formato:
a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, entrano nella sfera giuridica dell’Associazione;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo e da qualsiasi persona, ente e/o privato siano state erogate.
Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
BILANCIO SOCIALE
ARTICOLO UNDICESIMO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO DODICESIMO
In caso di scioglimento dell’Associazione in periodo anticipato alla sua durata, ed in caso di mancata ricostituzione alla scadenza del termine di dieci anni come sopra stabilito, l’assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori, determinandone i poteri e le modalità della liquidazione.
ARTICOLO TREDICESIMO
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio netto dell’Ente risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI -ARTICOLO 49 COLO QUATTORDICESIMO
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge.
F.to: Adriana Guarnaccia nella qualità. Achille Muscarà notaio.